martedì 17 febbraio 2015

Articolo 2 - Diritto di accesso

Commento a cura di Federica Gorgone


Introduzione
Tra gli strumenti che hanno portato la nostra società ad evolversi è possibile affermare senza alcun dubbio che la nascita di internet abbia svolto un ruolo fondamentale. L'introduzione della rete ha infatti portato numerose novità nella vita privata di ognuno di noi ed anche in quella pubblica, rivoluzionando il modo di comunicare, di interagire e di accedere alle informazioni. Agendo da "facilitatore", internet, ha consentito inoltre di oltrepassare facilmente i limiti spazio-temporali. L'inserimento di internet nella vita quotidiana insomma contribuisce fortemente all' «intensificazione di relazioni sociali mondiali che collegano tra loro località distanti, facendo sì che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza e viceversa»1. Il Web è divenuto quindi ad oggi il perno centrale della maggior parte delle attività con forte rilevanza sociale. In questi termini ed in una società in continua evoluzione verso il fenomeno del "digitale" sembra quasi scontato affermare che chiunque dovrebbe avere il diritto di poter accedere alla rete e che in caso contrario, andrebbe incontro ad emarginazione sociale ed a grandi limitazioni. E' possibile vedere allora internet come diritto sociale e quindi da annoverare fra i diritti fondamentali? A cosa si va incontro tenendo in considerazione questa ipotesi? In realtà la questione è molto più complessa di quanto sembra, in quanto fino ad ora l'accesso alla rete sembra non essere stato tutelato in termini giuridici come realmente dovrebbe, o almeno non in tutti i paesi. Essi infatti hanno inteso l'accesso alla rete in maniera differente, dandovi spesso una rilevanza marginale. Questa breve parte introduttiva mi è necessaria per poter comprendere al meglio il motivo per cui oggi anche l'Italia (con un po' di ritardo rispetto ad altre nazioni) ha avvertito l'esigenza di introdurre una "Dichiarazione dei diritti di internet" (ancora in Bozza) come strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale ai diritti in rete e con l'obiettivo di tutelare il cittadino in quanto, utilizzando un termine di Luca Sartori , "indigeno digitale". Il Bill of Rights italiano di cui stiamo parlando consta di quattordici punti ed è stato presentato di recente (l'8 Ottobre 2014) dal presidente della Camera Laura Boldrini che commenta la presentazione di quest'ultima affermando che: "Considerare Internet uno dei vari media è riduttivo e improprio. Internet è molto di più, è una dimensione essenziale per il presente e il futuro delle nostre società; una dimensione diventata in poco tempo un immenso spazio di libertà, di crescita, di scambio e di conoscenza"2.
L'idea della Magna Charta italiana dei diritti sul web nasce dalla commissione presieduta dal giurista Stefano Rodotà e si inserisce nel dibattito globale che vede nel Marco Civil3 brasiliano la primissima presa di posizione in materia di diritti in rete. Nello specifico ciò che interessa a noi in questo momento è soffermarci a commentare ed analizzare l'articolo 2 della Bozza di Dichiarazione dei diritti fondamentali in internet, che risulta essere il fulcro su cui ruota l'intera bozza legislativa: il diritto di accesso alla rete. L'idea è inoltre quella di porre quest'ultimo in relazione al contesto giuridico nazionale ed internazionale cercando di capirne l'essenza e la rilevanza giuridica attribuitagli.

L'Italia dell'innovazione: il diritto d'accesso alla rete come diritto fondamentale

E' bene affermare che l'articolo 2 della dichiarazione dei diritti in internet intende l'accesso al web come precondizione necessaria ed irrinunciabile per l'esercizio di ogni altro diritto fondamentale. Cerchiamo di capire bene cosa si intende affermare, guardandolo più da vicino. L'articolo in questione recita così: «Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.
Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.
L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni.
L’effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico – con particolare riferimento all’accessibilità delle persone con disabilità»4.Il primo comma racchiude in sé l'essenza dell'intero articolo, focalizzando l'attenzione sul diritto all'eguaglianza nell'accedere alla rete. La commissione che sta lavorando alla bozza riprende qui un diritto, quello dell'eguaglianza formale e sostanziale, già ampiamente tutelato in termini generali dalla Costituzione5 nell'articolo 3. La novità però è che il suddetto è messo in relazione al mondo digitale, intendendo l'effettiva possibilità per tutti e in ogni caso di accedere ad internet in condizioni di parità. L'idea è infatti quella di rendere pari a zero le disuguagliante in rete tra abbienti e meno abbienti, uomini e donne, chi ha già alte conoscenze dell'utilizzo del Web e chi non le ha, tra chi ha una disabilità e chi è normodotato. Fin qui l'idea di tutelare l'eguaglianza in rete sembra un principio altamente considerevole e meritevole di interesse giuridico. Ci si domanda allora se (e per quale motivo) fino ad oggi sia realmente mancata la tutela di questo diritto, ponendo il contesto giuridico italiano in relazione a quello internazionale. Infatti, in realtà, il concetto di eguaglianza nell'accesso alla rete non è nuovo nel dibattito giuridico globale. Tuttavia non poche sono le controversie in merito, non soltanto a livello europeo ma a livello mondiale. A tal proposito fanno riflettere le recenti dichiarazioni di Vinton Cerf, apparse sul New York Times: «sarebbe un errore far rientrare la tecnologia nella categoria dei diritti fondamentali ad esempio un tempo se non si possedeva un cavallo era difficile guadagnarsi da vivere, ma l’importante era il diritto di guadagnarsi da vivere, non il diritto ad un cavallo. Oggi se mi fosse garantito il diritto ad avere un cavallo, non saprei dove metterlo»6. A livello sovranazionale, le Nazioni Unite hanno posto particolare attenzione al Web, tutelando espressamente il diritto alla rete in quanto diritto fondamentale dell'uomo. Così nell'articolo 19 della "Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e del cittadino" possiamo veder attribuita alla rete: «una forza nell’accelerazione del progresso verso lo sviluppo nelle sue varie forme» ed ancora esplicita richiesta a tutti gli stati membri «di promuovere e facilitare l’accesso a Internet». L'idea è quella di riconoscere espressamente ad internet un ruolo fondamentale come mezzo per far sì che il cittadino si affermi nella società odierna e quindi meritevole di garanzie giuridiche. Nel 2006 le stesse Nazioni Unite hanno posto in rilievo l'accesso da parte dei soggetti con disabilità ai sistemi di informazione e di comunicazione (ICT) , in particolar modo ad Internet, invitando gli enti ed i mezzi di comunicazione di massa, che operano attraverso tali strumenti, a renderli quanto più facilmente accessibili a tali soggetti senza discriminazione alcuna. Punto che vediamo ripreso anche nell'articolo 2 nella bozza della "Dichiarazione dei diritti in internet" che stiamo esaminando ma che comunque non risulta essere nuovo neppure all'interno del dibattito pubblico italiano. Infatti già nel 2004 Antonio Palmieri (oggi membro della commissione che sta lavorando alla bozza della dichiarazione dei diritti in internet ed attento sostenitore dell'articolo 2) si fece promotore della cosiddetta "Legge Stanca"7 (legge 4/2004) che conteneva disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti portatori di handicap sensoriali agli strumenti informatici e comprendeva numerosi altri temi inerenti all'accessibilità delle ICT. La legge all'ora fu molto innovativa, in quanto l'Italia era ben lontana dall'idea di un accesso alla rete come diritto. Tuttavia purtroppo la "Legge Stanca" non fu mai totalmente applicata, rimanendo congelata fino alla fine del 2012. Ad ogni modo, procedendo con il nostro confronto tra il caso italiano e quello sovranazionale, ancora una volta, notiamo come a farsi promotrici di istanze cui sembra riferirsi l'art.2 (se pur in maniera implicita) siano le Nazioni Unite che nella "Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni" approvata nel 2007 sottolineano l'importanza dell'eguaglianza nell'accesso alla rete. Infatti è qui previsto il diritto per i popoli indigeni ad avere accesso a tutte le forme mediatiche non indigene senza discriminazione (compreso internet). E' possibile comunque andare oltre i confini europei per vedere come l'idea dell'accesso alla rete come diritto sia stato ampiamente discusso anche in altre legislazioni che hanno dato il buon esempio tracciandone la via maestra. E' il caso del Brasile che, come già detto all'inizio di questo elaborato, tramite il Marco Civil ha disciplinato l'accesso al web. Possiamo notare delle analogie tra quanto ritroviamo in esso in riferimento al diritto d'accesso in rete e quanto esplicitato dall'articolo 2 della Bill of rights italiana: “L'accesso ad internet è essenziale all’esercizio dei diritti di cittadinanza”, si legge nell’articolo sette della magna charta brasiliana che successivamente prosegue elencando alcuni diritti fondamentali dei quali nessun utente della rete deve, in alcun caso, poter essere privato se non per ordine della sola autorità giudiziaria (in casi straordinari) - e non di una qualsiasi autorità amministrativa come avviene in Italia, sulla base di un’espressa previsione di legge - e non di un qualsiasi regolamento e/o atto amministrativo, come è spesso avvenuto in Italia. A partire da tali atti internazionali insomma si può dedurre che l'idea di veder garantito l'accesso alla rete in maniera eguale a tutti gli individui, comprese minoranze e categorie svantaggiate oltre ad non essere nuova nel dibattito giuridico globale è, a mio avviso, nella società odierna una condicio sine qua non. Nella società di oggi insomma la tutela di questo diritto risulta un elemento imprescindibile per garantire l'integrazione sociale di ogni essere umano e la sua realizzazione nella società. E' possibile così notare un certo interesse, almeno negli ultimi anni, in tutta Europa verso il diritto d'accesso al web uguale per tutti, tanto da poter fare riferimento ad alcuni casi di eccellenza (tra cui purtroppo non figura l'Italia) nella tutela di quest'ultimo. Ricordiamo ad esempio l'Estonia in cui il Telecommunications Act del febbraio del 2000 ha inserito l'accesso alla rete al novero degli obblighi in quanto servizio universale promettendo di eliminare qualsiasi forma di discriminazione digitale; la Spagna che nel marzo del 2011 ha, attraverso l'art. 52 della Legge n.2, istituito la banda larga come obbligo da assicurarsi con l'utilizzo di qualsiasi tecnologia indipendentemente dalla disponibilità di infrastrutture fisse; la Finlandia (primo paese nel mondo che ha riconosciuto la connessione ad internet a banda larga) con la specifica disciplina che qualifica espressamente l'accesso ad internet come diritto legale da garantire a tutti i cittadini; la Francia, dove la décision n. 2009-580 DC- 10 giugno 2009 del Conseil constitutionnel francese ha affermato che la connessione a Internet è un diritto fondamentale del cittadino e che nessuna autorità può essere in grado di limitarlo e la Grecia che nel 2001 ha modificato la costituzione nazionale introducendo l'articolo 5-bis, il quale afferma che: «Tutte le persone hanno il diritto di partecipare alla società dell’informazione, facilitandone l’accesso alle informazioni trasmesse elettronicamente, così come il diritto di produrre, scambiare e diffondere informazioni mediante mezzi elettronici costituisce un obbligo dello Stato, nel rispetto delle garanzie degli art. 9  e19 della Costituzione» .
L'Italia sembra oggi con l'articolo 2 della dichiarazione dei diritti in internet essersi resa conto della rilevanza giuridica dell'eguaglianza nell'accesso alla rete decidendo di inserirsi nel dibattito giuridico già avviato da alcuni anni, che vede il diritto d'accesso alla rete come diritto sociale e fondamentale dell'uomo in quanto tale. Il diritto d'accesso tanto caro a Stefano Rodotà, ex garante della privacy, è posto in cima alla lista degli obiettivi da raggiungere il prima possibile tanto da trovarlo come secondo punto nella dichiarazione dei diritti internet, subito dopo i principi generali.
Il diritto d'accesso alla rete: punti di forza e debolezza della bozza

Abbiamo fino ad ora delineato brevemente il quadro giuridico generale in cui si inserisce l'idea del diritto d'accesso alla rete come diritto fondamentale, ponendo particolare attenzione a ciò che probabilmente sono state le fonti di ispirazione per l'attuale modello italiano in riferimento all'articolo due. Ci si vuole adesso soffermare su quelli che sono, a mio avviso, i possibili punti di forza e i punti di debolezza di tale proposta. Come è stato più volte messo in risalto fin dall'inizio di questo elaborato in merito al diritto di accesso al web in condizioni di eguaglianza, tale proposta risulta essere un grande passo in avanti per l'Italia che si sta muovendo, seppur lentamente, verso un ampio processo di digitalizzazione in cui il cittadino è cittadino digitale e trova proprio nell'accesso alla rete la propria realizzazione. Il principio ispiratore dell'articolo 2 della dichiarazione dei diritti in internet quindi è, oltre che innovativo per il nostro paese, attuale e meritevole di interesse giuridico. Per quanto riguarda l'aspetto contenutistico generale dell'articolo penso che non vi sia la necessità di porre alcuna critica in quanto sembra essere abbastanza completo. Concordo inoltre con l'idea avuta dai giuristi italiani promotori di tale proposta nel vedere il diritto d'accesso in internet come condizione essenziale per esercitare anche altri diritti, primo fra tutti ,a mio avviso, quello della partecipazione democratica. Riprendendo le parole di Rifkin, in sintesi : «[..]in un mondo sempre più imperniato su reti economiche e sociali mediate elettronicamente, il diritto di non essere esclusi – il diritto all’accesso – acquisisce un’importanza crescente. I paradigmi dell’inclusione e dell’accesso hanno ormai sostituito quelli di autonomia e possesso, caratterizzanti il concetto di proprietà in senso tradizionale: nella economia delle reti si va verso un concetto di proprietà non più inteso come potere di escludere gli altri dal godimento del bene proprio bensì come diritto di non essere esclusi dal godimento delle risorse accumulate dalla società»8. Il merito più grande da riconoscere all'articolo 2 è , secondo il mio parere, quello di porre sotto i riflettori un argomento interessante ed odierno, un diritto che fino a questo momento non ha trovato concreta attuazione, spingendo l'intera popolazione ad un dibattito altamente stimolante in materia (si pensi ad esempio alla piattaforma online messa a disposizione dei cittadini per poter attivamente commentare i quattordici punti della dichiarazione e poterne proporre di nuovi) . Nella formulazione dell'articolo però è possibile, a mio avviso, trovare alcune pecche. Risulta ambigua ad esempio l'idea di intendere la norma davvero rivolta a chiunque, ad esempio questo principio vale anche per i detenuti o possibili soggetti pericolosi? Bisognerebbe in questo caso aggiungere alla norma un comma riferito alla possibilità di prevedere delle restrizioni in casi eccezionali previsti dalla legge. Un altro punto ambiguo dell'articolo secondo me è quello che riguarda le modalità tecnologicamente adeguate ed aggiornate. Qual è il parametro secondo cui una modalità tecnologica è da considerarsi aggiornata? E quando si parla di adeguamento, rispetto a cosa? Anche per quanto riguarda la libertà di scelta in riferimento ai sistemi operativi, software e applicazioni nutro qualche dubbio. Mi domando come i cittadini ( si pensi soprattutto a coloro i quali non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie) possano realmente conoscere tutte le potenziali opportunità di scelta che il web mette loro a disposizione e fare quindi una scelta consapevole. In che modo essi sono guidati nella scelta? Chi coadiuva il cittadino? Quali strumenti sono messi a disposizione di quest'ultimo?
Tramite un'attenta analisi inoltre, ho potuto verificare che anche sul web non sono mancate le critiche e le perplessità in merito a questo articolo, ritenendolo fortemente ridondante e controproducente. Secondo un articolo del "Corriere delle comunicazioni" in cui mi sono imbattuta, ad esempio, l'Istituto Bruno Leoni (uno dei maggiori centri di studi italiano) ha bocciato l'intera Dichiarazione dei diritti in internet proposta dalla commissione parlamentare italiana, compreso l'articolo 2 di cui abbiamo fino ad ora parlato. A tal proposito si legge: "[... ]Non si vede perché mai il diritto di accedere a Internet in condizioni di uguaglianza e parità, non dovrebbe essere protetto dal già esistente diritto al pieno sviluppo della persona umana e all’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese di cui all’articolo 3 della Costituzione, indipendentemente che si tratti di accesso a internet o meno"9. In sintesi secondo l'Istituto in questione la dichiarazione dei diritti in internet risulterebbe inutile perché i diritti cui essa fa riferimento sono già coperti da garanzia costituzionale. Ma è davvero così? In riferimento all'articolo 2 che abbiamo fino ad ora analizzato è possibile sollevare a mio avviso alcune questioni. Se è pur vero che l'articolo in linea di principio sembra accostarsi all'articolo 3 della costituzione, come sostiene l'Istituto Bruno Leoni, secondo cui "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" ed "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"10, ciò non basta secondo me, per poter affermare che l'articolo 2 sia già pienamente in esso tutelato. Sorge spontanea una domanda allora: come può dirsi protetto il diritto d'accesso alla rete, se nell'articolo sopra citato non è neppure considerata espressamente l'idea di Internet in condizione di eguaglianza? Manca a mio avviso infatti nella costituzione un chiaro riferimento all'accesso alla rete in condizioni paritarie qualificando tale diritto come strumento fondamentale per la realizzazione di un' eguaglianza non sono formale ma anche sostanziale di tutti i cittadini. Inoltre, nell'articolo proposto nella dichiarazione dei diritti in internet si legge che: "L’effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico – con particolare riferimento all’accessibilità delle persone con disabilità". Vi è in questo caso un esplicito riferimento agli interventi statali come garanzia del diritto d'accesso alla rete per tutti (definiti infatti "adeguati") anche ai soggetti portatori di handicap. Lo Stato insomma secondo l'art.2 della bozza della dichiarazione diventa garante a tutti gli effetti dell'accesso alla rete in condizioni di parità e deve adoperarsi in maniera concreta nel rimuovere tutti gli ostacoli che non consentono di superare il digital divide. Un'obiezione che possiamo fare a questo punto in merito a quanto detto dall'Istituto Bruno Leoni è che nell'art. 3 della Costituzione (che loro sostengano basti come garanzia e protezione del diritto di accedere a Internet in condizioni di uguaglianza e parità) non essendoci alcun riferimento esplicito all'eguaglianza nell'accesso alla rete manchi anche un riferimento a chi debba occuparsi in maniera sostanziale di tale eguaglianza, ovvero lo Stato. Se è pur vero che in linea di principio sembra quasi scontato pensare che debba essere proprio tale istituzione a fare da garante dei diritti di cui gode il cittadino, considerando che l'accesso alla rete debba essere inteso come un diritto a tutti gli effetti si sente l'esigenza allora di un esplicito riferimento normativo riguardo le funzioni di garanzia statali.
Volendo considerare il diritto d'accesso ad internet in senso formale come strumento fondamentale per far sì che l'individuo possa realizzare se stesso e le proprie libertà di manifestazione di pensiero, l'Istituto Leoni si esprime sostenendo che tale libertà siano già espresse nell'art. 21 della Costituzione secondo cui "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"11 per cui è già applicabile anche alla rete nonostante non vi sia un esplicito riferimento. A mio avviso, in questo caso potrebbe bastare in linea generale il termine "ogni altro mezzo" intendendolo già come comprensivo anche della rete ma non guasta ugualmente un esplicito riferimento normativo che indichi il web come strumento necessario per la realizzazione di tali libertà nell'era odierna del "digitale". Il mio non è un pensiero nuovo, cercando in rete infatti è possibile imbattersi nelle numerose proposte di reinterpretazione proprio dell'art.21 della Costituzione che hanno come obiettivo quello di estendere al web garanzie costituzionali. Faccio in questo caso riferimento al cosiddetto art.21-bis che mira a ribadire fortemente ed espandere i principi costituzionali riguardanti l'eguaglianza e l'apertura verso il diritto d'accesso ad Internet che vanno a rafforzare, seppur in modo indiretto, anche il principio di neutralità della rete ( che possiamo trovare tra gli articoli della bozza della Dichiarazione dei diritti in internet) e l'idea secondo cui l'accesso alla rete debba essere garantito in quanto bene comune. Proprio per tale motivo ritorniamo a sentire secondo me la necessità di affermare le numerose responsabilità dello stato nel garantire l'accesso al web come precondizione della cittadinanza digitale e quindi in senso più ampio della stessa democrazia, cenno che manca tra i principi costituzionali in riferimento alla rete.
Dal punto di vista sostanziale, potendo intendere il diritto d'accesso al web come "diritto sociale" l'Istituto sostiene che esso sia già stato ampiamente discusso dal Parlamento europeo in modo chiaro come ad esempio nella Risoluzione del 10 aprile 2008 che ha spinto gli Stati membri a «riconoscere che internet è una vasta piattaforma per l’espressione culturale, l’accesso alla conoscenza e la partecipazione democratica alla creatività europea, che crea dei ponti tra generazioni nella società dell’informazione, e, conseguentemente, a evitare l’adozione di misure contrarie ai diritti dell’uomo, ai diritti civili e ai principi di proporzionalità, di efficacia e di dissuasione, come l’interruzione all’accesso a Internet»12 e nella Raccomandazione di marzo 2010 mirata a raggiungere il Consiglio sul "rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su internet" con cui si è affermato che l'accesso ad internet è necessario per garantire la libertà di espressione e che rappresenta una grande opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva". In realtà a mio avviso poiché possiamo vedere il diritto d'accesso ad internet come una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche al pari di istruzione e sanità, oltre a queste discussioni vi è la necessità di chiari ed espliciti riferimenti normativi (che possiamo trovare all'interno della proposta della dichiarazione dei diritti in internet) che vedano le istituzioni nazionali come fondamentali nel garantire l'accesso alla rete eguale per tutti i cittadini in modo sostanziale tramite investimenti e politiche mirate. Non dobbiamo dimenticare infatti che oggi la cittadinanza è digitale e che per tale motivo si sente l'esigenza dell'accesso ad internet come diritto sociale effettivamente tutelato di cui la Repubblica deve assicurare a tutti la fruizione.
In sintesi, da quanto detto fino ad ora emerge con chiarezza il mio sguardo per lo più critico nei confronti di quanto affermato dall'Istituto Bruno Leoni. La dichiarazione dei diritti in internet potrebbe essere insomma (contrariamente al pensiero dell'Istituto) una chiara e valida fonte ispiratrice di riforme costituzionali degli stessi articoli di cui quest'ultimo afferma la pertinenza in materia di accesso ad internet. Dobbiamo acquisire infatti a mio avviso la consapevolezza che la rete spinge ad una logica costituzionale nuova che si adatti all'era della digitalizzazione e che vi sia l'esigenza di una dichiarazione dei diritti in internet e nello specifico di un articolo sull'accesso al web in condizioni di parità.

Parità ed eguaglianza nell'accesso: utopia o realtà?

L'ultimo punto, non meno importante di quanto abbiamo detto fino a questo momento, su cui vorrei soffermarmi è quello inerente alla reale attuazione dell'articolo di cui abbiamo discusso. Alla luce di quanto detto fin dall'inizio di questo commento, sorge spontanea una riflessione: il rispetto del principio di eguaglianza nell'accesso alla rete consentirebbe davvero di superare il ritardo strutturale e culturale (legato all'analfabetismo informatico) del nostro paese? O meglio, guardando l'attuazione di questo diritto da un altro punto di vista: come l'Italia può assicurare il diritto fondamentale di accesso ad internet nei suoi presupposti sostanziali azzerando fenomeni (quali il digital divide) se i mezzi a propria disposizione risultano tutt'oggi obsoleti e/o mal gestiti? Nell'articolo 2 è richiesta la supervisione delle istituzioni nel ridurre il divario digitale fra gli "information rich" e gli "information poor" in maniera non soltanto formale ma sostanziale. Le istituzioni cioè devono effettivamente farsi promotrici dell'eguaglianza nell'accesso alla rete a cominciare dalla distribuzione di dotazioni necessarie per connettersi al Web fino al superamento delle disparità a livello sociale. Per tale motivo quindi si sente l'esigenza di colmare il divario culturale (tramite l'educazione alla rete di cui non ci soffermeremo a parlare perché già affrontata dall'articolo 13 "Diritto all'educazione" della dichiarazione dei diritti in internet) ed anche quello digitale. Ma come il nostro paese può realmente tutelare il cittadino? C'è da domandarsi allora se questa tendenza a riconoscere il diritto alla rete sia accompagnata da un evoluzione in campo digitale per l'intero paese o se considerare la tutela e l'attuazione di questo diritto, come un'utopia, solo in senso formale.
A riguardo di quest'ultimo punto sono alquanto scettica, la realizzazione in termini sostanziali di tale diritto risulta, ad oggi, secondo me difficile in Italia. A dar voce ai miei pensieri e a confermare i miei sospetti è stata la lettura di un'interessante ricerca condotta dell'Ocse in cui è stato posto in evidenza il grandissimo ritardo tecnologico del nostro paese. In particolare l'indagine in questione ha rilevato una posizione arretrata dell'Italia in riferimento alla banda larga. Con quali strumenti allora il nostro caro paese può realmente garantire l'attuazione del diritto d'accesso al web eguale per tutti? A questo quesito purtroppo non so dare risposta, e a tal proposito nutro più dubbi che certezze, lascio quindi aperta la questione ed invito i lettori di questo commento ad una riflessione sull'argomento.

1 Il costituzionalismo del Novecento, Roma-Bari, 2000, p.252 e ss.
2 http://www.camera.it/leg17/1179
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_Civil_Rights_Framework_for_the_Internet
4 http://camera.civi.ci/discussion/proposals/partecipa_alla_consultazione_pubblica_bill_of_rights
5 Art. 3 della Costituzione : Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti ala legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». (http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html)
6 Editoriale del New York Times del 4 gennaio 2012.
7 Testo legge 4/2004 http://www.camera.it/parlam/leggi/04004l.htm
8 http://www.confronticostituzionali.eu/?p=756
9 http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/32115_magna-charta-di-internet-l-affondo-di-ibl-la-politica-lasci-stare-la-rete.htm
10 http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html
11 https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=21
12 http://www.confronticostituzionali.eu

Articolo 13 - Diritto all'educazione

commento di Luca Tosti

Lo scorso 13 ottobre è stata pubblicata in seguito al termine dei lavori della Commissione istituita dalla presidente della Camera Laura Boldrini, presieduta da professor Rodotà e composta paritariamente da esperti del settore e parlamentari, la bozza della Dichiarazione dei Diritti di Internet. Il documento, oggetto di consultazione pubblica dal 27 ottobre passato, è nato dal bisogno sempre più forte di tutelare il fruitore di un vasto mondo come Internet e allo stesso tempo per il fatto di diversificare questo grande e nuovo strumento dagli altri media e attraverso cui ci informiamo o comunque ci serviamo per diversi motivi nella vita quotidiana. La Carta è composta da un preambolo e 14 articoli che spaziano dal Diritto di accesso, a quello riguardante la Tutela dei dati personali, dal Diritto all’Identità a quello all’anonimato, passando per il diritto all’Oblio fino ad arrivare a quello che in questo elaborato prenderemo in esame in maniera approfondita, ovvero l’Articolo 13 riguardante il Diritto all’Educazione. Nel preambolo della “Carta”, si spiega come Internet abbia rivoluzionato in toto il mondo della comunicazione e della gestione delle informazioni che circolano nella rete, abbattendo o meglio, ridefinendo, lo spazio pubblico con quello privato , modificando l’organizzazione stessa del lavoro, garantendo un intervento diretto e immediato degli stessi fruitori all’interno della sfera pubblica. Internet, in quanto risorsa globale, deve essere dunque regolato basandosi su fattori imprescindibili come la libertà di manifestazione del pensiero, uguaglianza, la diversità e il rispetto della persona affinchè sia garantito al meglio il funzionamento democratico dell’intero sistema. Andiamo quindi a concentrarci come anticipato precedentemente su uno degli articoli che compongono il testo, ovvero l’Articolo 13.

Di cosa parla l’Articolo 13 della Carta, e il perchè della sua importanza
L’Articolo 13 della Dichiarazione dei Diritti di Internet chiarisce come ogni persona abbia il diritto di acquisire le giuste capacità per poter utilizzare Internet nel più consapevole dei modi , in maniera attiva e alo stesso tempo, cosa non meno importante, utilizzarlo in maniera corretta e nel rispetto pieno delle regole e degli altri fruitori che hanno accesso alla rete. Questo punto della Dichiarazione costituisce come si legge dallo stesso testo, un elemento essenziale per garantire l’effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone, l’Educazione in Internet è inoltre promosso e dalla istituzioni stesse attraverso attività rivolte sia agli studenti e all’intero sistema scolastico in generale, come anche agli adulti, fino a toccare anche le imprese che sempre più hanno a che fare con Internet nello svolgere il proprio mestiere. Saper capire e utilizzare al meglio una grande risorsa come Internet è fondamentale al fine di garantire equità e pari opportunità di crescita individuale e collettiva, un riequilibrio del potere sulla rete tra vari soggetti come cittadini, istituzioni o attori economici. Con l’inserimento del Diritto dell’educazione si spera anche di prevenire discriminazioni e comportamenti lesivi delle libertà altrui.
Questo punto è davvero quello più cruciale di tutta la carta dei diritti: La frontiera più reale, la più sentita, quella con cui più spesso il fruitore o la giustizia italiana si trova a fare i conti è l’educazione, che di questi tempi si può definire come vera e propria “etica informatica”, che porti ad istruire il pubblico di internet alla consapevolezza dei rischi strettamente connessi all’uso della rete, il tutto supportato da un adeguato controllo da parte di ognuno di noi al momento della messa in circolazione dei nostri dati personali. Il tema dell’educazione di Internet è fondamentale, non ha distinzioni di età, è in continua evoluzione con il passare del tempo e dei cambiamenti della società che lo circonda , perché tutti ormai di questi tempi usufruiamo della rete come un servizio senza il quale ci troveremmo di fatto disorientati. Oggi il 69% degli italiani hanno una connessione ad internet, di questa percentuale una piccola fetta la occupano i bambini che cominciano a navigare sin da età precoce, esempio tangibile in tal senso sono i social network. Per questo non si può più far a meno di un’educazione precisa che guidi l’attività di ogni fruitore su Internet, che dia le linee guida necessarie per non incappare in malfunzionamenti o in reati veri e propri reati, (ad esempio) la diffamazione. Soprattutto i social media sono un importante campo sul quale approfondire il tema dell’educazione: oggi viviamo in una dimensione dove è il social, la rete, a costruire e disporre il mondo in cui viviamo, con i ragazzi che sono sempre più diventati iperconnessi, preferendo il web, i post oppure o la chat per scambiarsi e dare visibilità a contenuti a volte utili alla stessa formazione di chi ne viene a contatto, altre volte invece serbatoi per contenuti violenti oppure osceni. I giovani di oggi possono essere indicati come la “generazione digitale” ( o “digital nativies” nella lingua ufficiale di internet, cioè l’inglese”) internet rappresenta un po’ il pane quotidiano de ragazzi di oggi, un utile strumento e occasione per conoscere, divertirsi comunicare, aggiornarsi. Allo stesso tempo però, Internet diventa anche una’ ipotetica “trappola” poiché l’attrazione stessa esercitata dal web, soprattutto sugli utenti più piccoli, nasconde anche a distanza di solo qualche clic pornografia, gioco d’azzardo, messaggi d’odio e di violenza: pensiamo a come ad esempio come nel recentissimo passato tanti video sull’esecuzioni da parte del gruppo terroristico Isis sono stati offerti al pubblico quasi fossero programmi di intrattenimento, con un semplice clic su you-tube, oppure alla moda documentata anche da un’indagine del quotidiano La Repubblica, che porta il nome di “sexting” e che consiste nel postare video o fotto su piattaforme come i social network semplicemente per attirare le attenzioni, oppure accrescere il numero di visualizzazioni dei propri video, a volte addirittura invece per semplice vendetta ai danni dell’ex fidanzato o fidanzata, fenomeno sempre più in aumento soprattutto tra i giovanissimi ma anche tra gli adulti, come riporta il Fatto Quotidiano in un articolo in cui riporta il rischio di condanna fino a venti anni di carcere per uno sviluppatore di blog, tale Kevin Bollaert, reo di aver gestito un sito (ugotposted.com) sul quale era possibile postare e svelare a tutto il mondo della rete, materiale hard raccolto in precedenza per punire e ridicolizzare il partner che aveva deciso di troncare il rapporto. E’ necessario quindi che gli stessi genitori, benché spesso siano gli stessi ad avere meno conoscenza rispetto ai figli dell’uso di internet, ad avere un controllo mirato ed efficace sull’attività dei loro stessi ragazzi quando sono online. Sono gli stessi adulti che devono fissare e occuparsi della crescita e dell’educazione dei propri figli su internet sena lasciare che se la cavino da soli, mostrando ad esempio quali siano i lati positivi e negativi della rete, magari ponendo il computer in un luogo visibile da dove controllare a distanza il raggio di navigazione. Proprio per semplificare l’attività di controllo da parte dei genitori sull’attività in rete del bambino, la compagnia telefonica 3 si è dotata di un software chiamato Antivirus Security Suite contiene la funzionalità di Controllo Genitori: attraverso questo pacchetto (ad esempio) si può impostare sia limiti di tempo di navigazione che limiti di categoria, prevenendo quindi qualsiasi tipo di entrata a contatto con siti violenti, pornografici o quant’altro. Imponendo inoltre limiti di tempo, è possibile anche evitare all’adolescente stesso una costante dipendenza dal computer, che lo porti con il passare del tempo ad assumere comportamenti asociali. Navigando su internet, ancora nel caso dei bambini o adolescenti, si può tranquillamente imbattersi nella ricezione di e-mail di spam, oppure partecipare anche a chat room: queste sono a volte le più pericolose (non a caso la maggior parte degli ultimi casi di pedopornografia hanno trovato terreno fertile su cui evolversi grazie a Facebook) occorre pattuire determinate regole come il non rendere mai conto del proprio nome vero, non scambiare mai indirizzo o numero di cellulare o inviare fotografie, visto che dietro a qualsiasi “amico” del social network o attore della chat in questione, non si sa mai chi può celarsi. Finora abbiamo per lo più focalizzato l’attenzione sull’educazione e l’accompagnamento alla crescita dei bambini, ora invece analizziamo la situazione nella fase adolescenziale: innanzitutto, è chiaro che un ragazzo compreso tra i 13 e i 18-19 anni, chiedono agli stessi genitori maggiore spazio e più intimità, queste richieste ovviamente non possono non toccare anche l’utilizzo della rete. In questa fase della vita del giovane utente è importante allora affrontare il tema del download illegale di musica e film coperti dal diritto d’autore, azione apparentemente banale ma che mette in realtà in pericolo la propria privacy o la sicurezza dello stesso computer, facilitando la diffusione di virus e spyware attraverso reti popolari che gli stessi ragazzi frequentano per condividere le ultime mode di musica e film. Altro importante tema è certamente quello del “cyber-bullismo”: anche solo per avere pochi minuti di fama, molti ragazzi filmano atteggiamenti da vandalo o vere e proprie aggressioni postandole poi su siti come You-tube, e, una volta inserito il video, diventa praticamente impossibile interromperne la diffusione. Ecco perché a mio avviso, serve un interconnessione e una collaborazione massima tra quelli che sono i genitori, le istituzioni scolastiche attraverso corsi specializzati a cui possano partecipare nell’orario scolastico i ragazzi e nell’orario serale gli adulti, corsi che diano indicazioni utili sia su come evitare di commettere molestie e altri crimini online sia come comportarsi in caso si diventi vittima di spiacevoli situazioni sul web, senza tralasciare le giuste indicazioni grazie alle quali salvaguardare il più possibile la propria privacy e quella della propria famiglia. Per quanto riguarda in particolar modo la scuola, sono state tante le iniziative adottate, conducendo una breve ricerca, ad esempio l’istituto comprensivo statale “Novella Cantarutti” di Azzano Decimo ha dedicato una propria pagine dal suo sito web al problema dell’educazione su internet, intitolando la sezione con “Educare ad un utilizzo consapevole di Internet”, e inserendo il documento in pdf . Da annotare anche un’altra grande iniziativa che sta andando ancora avanti , ovvero il progetto Trool, sposato dalla maggior parte delle regioni italiane, prima tra tutte la Toscana, nato appunto per promuovere l’uso sicuro e consapevole di internet soprattutto nella fascia di età che va dai ragazzi delle scuole elementari ai primi due anni delle scuole medie, attraverso laboratori didattici e interventi formativi per incrementare conscenze relative allo sviluppo e le vaie dinamiche di internet. La bontà del progetto Trool è indubbia, ma iniziative di questo tipo andrebbero perfezionate o quanto meno allagate ad una fascia di età che comprenda anche i ragazzi delle scuole superiori, che certo navigano anche più dei propri “colleghi” delle scuole inferiori. Alla fine del progetto Trool ( che è possibile consultare sul sito www.cittàsostenibili.minori.it ), sono stati infatti, moltissimi i docenti che hanno considerato formativa l’esperienza, evidenziando un accrescimento delle proprie conoscenze nel proprio bagaglio culturale, schierandosi favorevolmente anche alla proposta di ripetere il progetto anche l’anno successivo, per questo penso che un progetto come questo debba essere allargato ancor più di quelle che sono le sue dimensioni attuali. Per quanto riguarda nello specifico il caso dei nuovi media, l’associazione “Save the children” ha proposto come artefice di una guida per genitori , intitolata “Educazione e nuovi media”, tesa a proporre delle piste educative che aiutino i genitori stessi a ad orientare bambini o adolescenti ad un comportamento responsabile nell’utilizzo dei nuovi media: in tal senso, la stessa associazione nella parte introduttiva dell’opera, spiega come la miglior “pista” da seguire sia quella del costante dialogo con gli adulti, allo scambio di esperienze varie con loro, sollecitando sempre dubbi, riflessioni e curiosità.

COSA SI POTREBBE MIGLIORARE
L’articolo si presenta chiaro, e abbraccia molteplici aspetti collegati all’educazione. Il punto importante che si potrebbe aggiungere o meglio mettere in evidenza, è che una corretta educazione porta a favorire una sviluppo del pensiero critico, condizione indispensabile per dare vita ad un dibattito su più fronti teso al miglioramento e alla crescita, oltre che ovviamente tutelare e promuovere allo stesso tempo principi, codici e convenzioni che sono minoritarie nella società, favorendo il rispetto alle delle diversità biologiche e culturale, evitando quindi di cadere in spiacevoli episodi di razzismo. Altra proposta già emersa implicitamente nel corso del testo, quella di favorire e promuovere collaborazioni e progetti tesi ad educare sin dall’età infantile, ad un uso corretto dal momento in cui si diventa fruitore di internet. In fin dei conti come diceva Bruno Misfeari “ogni uomo è figlio dell’educazione e dell’istruzione che riceve da fanciullo”

martedì 3 febbraio 2015

Articolo 4 - Tutela dei dati personali

di Alessandro Palamara

Introduzione generale su norme vigenti e sul prossimo regolamento UE.

Proteggere i dati e le informazioni personali significa proteggere le persone cui queste informazioni si riferiscono da condizionamenti che possono essere esercitati tanto da autorità pubbliche che da privati cittadini. Queste interferenze sono tanto più probabili quanto più ampio è il volume delle informazioni raccolte, trattate, conservate e comunque accessibili e maggiori sono gli interessi economici coinvolti.”
Con questa definizione, la
Commissione per i diritti e i doveri di Internet spiega in modo esplicito l’obiettivo con il quale l’art. 4 della bozza “Dichiarazione dei diritti in Internet” è stato pensato e redatto. Lo stesso si occupa di tutela dei dati personali, argomento decisamente sensibile e degno di una maggiore attenzione da parte degli organi statali competenti. E’ proprio qui, vista la grande portata dell’argomento, che si riscontra l’utilizzo di maggiori locuzioni da parte della Commissione. La ragione è intuibile: si tratta di una materia estremamente complessa, che la commissione alla Camera ha elaborato tenendo presente i diversi aspetti e le tante sfaccettature della questione. Innanzitutto si assegna grande importanza ai dati personali, assegnando loro tutela e protezione. Il punto 4 affronta anche il loro trattamento, riconoscendo i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità, e premettendo il consenso effettivamente informato della persona interessata.

In Italia il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.196/2003) è entrato in vigore il 1 Gennaio 2004. E' stato emanato in sostituzione della vecchia legge 675/1996, che è stata abrogata, e determina l'obbligo da parte di tutti coloro che detengano banche dati di adeguarsi a misure minime di sicurezza. 
L’obiettivo perseguito dal legislatore con questa prossima legge è assegnare tutela e protezione a tutte le informazioni riguardanti sia il singolo cittadino che la persona giuridica, definendo in modo più dettagliato tutto ciò che occorre fare quando si trattano dati e prevedendo in caso di infrazione sanzioni molto pesanti dovute al mancato adeguamento alla normativa. Questo determina da parte di chi raccoglie dati sensibili l’adempimento di alcuni obblighi di comportamento e informazione.
I testi costituzionali vigenti in materia di tutela li possiamo trovare in particolare nell’articolo 8 de
La Carta Europea dei diritti dell’uomo dove si afferma il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ribadito anche nell’art. 7 de La Carta diritti fondamentali UE, che all’art.8 aggiunge la “protezione dei dati di carattere personale”. Nel prossimo paragrafo si andranno ad approfondire questi due testi costituzionali, mettendoli a confronto con l’articolo 4 (tutela dei dati personali) della bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet.
A livello europeo, è in corso di approvazione il nuovo regolamento sulla privacy che cerca di apportare novità importanti per poter stare “al passo” con il progresso e la legislazione americana. Ma non solo. L’esigenza di un nuovo regolamento è necessaria soprattutto per quanto riguarda l’avanzamento tecnologico avvenuto in questi ultimi anni e che ha coinvolto la vita di tutti gli individui. La globalizzazione ha difatti portato nuove sfide per la protezione dei dati in rete. Con i siti di social network e di cloud computing, si lasciano tracce dei nostri dati con ogni piccola mossa che compiamo. Per questo si ha bisogno di una nuova regolamentazione che possa far sentir protetto e tutelato ogni fruitore della rete.
I principali obiettivi della nuova riforma UE sono:
  • Rafforzare i diritti delle persone;
  • Potenziare il mercato interno dell’UE;
  • Garantire un’elevata protezione dei dati in ogni settore, comprese le forze di Polizia e la cooperazione giudiziaria penale;
  • Assicurare una corretta applicazione delle regole;
  • Impostazione degli standard globali della protezione dei dati.1

Le modifiche proposte daranno maggiore controllo sui dati personali rendendo più facile l’accesso, migliorando la qualità delle informazioni ottenute una volta condivisi i dati personali. Queste proposte sono nate appositamente per far si che le informazioni personali siano protette allo stesso modo anche al di fuori dell’Unione Europea. Ciò significa che un utente sarebbe altrettanto tutelato dalla norma europea anche aderendo e acconsentendo così al trattamento dei propri dati, ad un sito che non rientra nel nostro continente. Questo è utile alle aziende che intendono espandersi, permettendo loro di poter servire i consumatori di tutta Europa con adeguate garanzie in materia di protezione dei dati personali. Aspetto rilevante che si trae da questo regolamento è la piena accessibilità a tali informazioni. Infatti si ha il diritto a conoscere quale uso facciano le imprese e le autorità pubbliche delle nostre informazioni raccolte per i fini più svariati. Un unico blocco di regole a livello europeo avrà un impatto significativo per le imprese e servirà a migliorare l’attrattiva consentendo l’allargamento del giro d’affari in Europa e, allo stesso tempo, come rafforzamento dell’ UE nella sua promozione globale di standard elevati di protezione dei dati. Su questo regolamento, però, non sono mancate alcune critiche da parte degli addetti ai lavori: una in particolare pervenuta dalla bocca del Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro che con testuali parole critica questo quadro normativo sotto un aspetto : “La direttiva europea attuale sulla protezione dei dati personali era stata pensata per garantire la libertà di movimento dei cittadini, mentre oggi rischiamo di produrre un quadro normativo che sia troppo sbilanciato verso i diritti delle imprese. Mi riferisco soprattutto all’istituto del one stop shop. Occorre senza dubbio apportare dei miglioramenti”.2
Questa affermazione del Garante mi trova totalmente d’accordo in quanto non è possibile pensare come primo punto alle imprese, ma dovrebbero essere messe in primo piano le esigenze dei cittadini che devono sentirsi tutelati riguardo la circolazione delle proprie informazioni personali.
L’organizzazione del diritto europeo deve così porsi come avanguardia, e la protezione dei dati è il primo nuovo e fondamentale diritto della società digitale.
Se poi mettiamo a confronto il prossimo regolamento UE con l’articolo 4 della “Dichiarazione dei diritti di Internet”, notiamo come l’ultimo comma dell’art. 7 della prossima normativa europea faccia riferimento all’impossibilità di una costituzione di base giuridica se tra il soggetto interessato e la persona che tratta i dati ci sia uno squilibrio di potere. Infatti, stesso argomento è trattato anche dall’ art. 4 che riporta il medesimo concetto apportando così, se questa norma dovesse venire approvata, una novità per il panorama legislativo italiano.
1. Le novità che introduce la dichiarazione dei diritti in Internet riguardanti la tutela dei dati personali (articolo 4): confronto con la Carta Europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali UE;

Il testo cui fa riferimento l’articolo 4, è contenuto nella “Dichiarazione dei diritti in Internet” creata appositamente per regolare un sistema, quello di Internet, che inarrestabilmente si sta espandendo sempre più. Tutela dei dati personali, quindi, al centro della consultazione di questo articolo, un tema certamente molto sensibile e importante dato che ormai le nostre informazioni personali sono presenti sul web (basta pensare ai social network o a qualunque sito richieda iscrizione). Un ambito molto ampio che vede protagonisti il consenso delle persone, lo sfruttamento commerciale dei dati che ogni singolo utente lascia navigando in rete, la tutela di quelli sensibili che alcuni servizi adottano, per diversi scopi e anche per obblighi di legge, ad esempio quelli sanitari. Il quarto punto della bozza che tra qualche mese diventerà la prima carta di Internet italiana potrebbe essere definito in una sola parola: privacy.
Per capire meglio se l’intervento della commissione internet del Parlamento possa funzionare e soprattutto se essa apporterà nuovi contenuti alla causa, c’è il bisogno di confrontare l’articolo 4 con testi costituzionali già vigenti come la Carta Europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali UE.
Un diritto alla privacy digitale che, seppure mai esplicitamente, i giudici di Lussemburgo evidenziano fondandolo sulle due colonne portanti costituite dal rispetto della vita privata ed al trattamento dei propri dati personali, previsti, rispettivamente, dagli artt. 7 ed 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Di seguito i tre testi che andrò a confrontare:


Art. 4
Dichiarazione dei diritti in Internet”
Art. 8
Carta Europea dei diritti dell’uomo”
Artt. 7 e 8 “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.

I dati personali sono quelli che consentono di risalire all’identità di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.
I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all’autodeterminazione informativa.
I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.
Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.
Sono vietati l’accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche indirettamente discriminatorie.
DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA FAMILIARE E PRIVATA

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E DELLA VITA FAMILIARE
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

PROTEZIONE DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE
1.   Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2.   Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3.   Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.



Partendo dalla Carta Europea dei diritti dell’uomo, in particolare dall’articolo 8 di essa, possiamo notare come il confronto con l’articolo 4 della dichiarazione dei diritti in Internet non apporti alcun cambiamento sostanziale. Innanzitutto l’incipit dei due articoli è similare in quanto esplicitano entrambi il fondamento del diritto alla riservatezza. Il resto del testo dell’articolo 8 Carta Europea dei diritti dell’uomo, fa riferimento all’autorità pubblica che non può interferire nell’esercizio di tale diritto se non per specifica legge e che costituisca misura necessaria “alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.” Questo è presente in parte anche nell’articolo 4 che recita: “I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge.” Quindi si può benissimo dire che da una parte (art. 8) è presente un’ingerenza delle autorità pubbliche, giustificata dalla lesione di quel determinato diritto, e solo in presenza di legge con determinate condizioni. L’art. 4, invece, fa riferimento alle informazioni personali che possono essere raccolte solo in presenza di un esplicito consenso della persona interessata. Si prevede comunque che il consenso generale sia poi accompagnato da specifiche autorizzazioni, per esempio su modalità più esplicite di trattamento, anche qui a imitazione di quanto prevedono le normative sulla privacy.
Confrontando invece il testo dell’articolo 4 con la Carta dei diritti fondamentali UE, vediamo che gli articoli 7 e 8 considerano il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali diritti fondamentali strettamente correlati ma distinti e ci accorgiamo di come il testo della dichiarazione dei diritti in Internet apporti novità dovute all’avanzamento dell’era digitale. Difatti si nota, su tutte, il riferimento ai dispositivi elettronici che vengono equiparati a tutti gli altri dati personali sensibili, in quanto possono essere elaborati e usati per la definizione di profili. Questo punto saliente, aggiunto dalla Commissione Internet, manca nel testo dell’articolo 8 de la Carta dei diritti fondamentali UE, che fa riferimento alla sola dicitura: “Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”, non facendo riferimento quindi ad alcun dispositivo elettronico e digitale.
Altro richiamo importante alla protezione dei dati esiste per quanto riguarda i comma 2 e 3 dell’articolo 8, il quale specificano che i
dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica ove richiesta. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente. L’articolo 4 è molto simile in questo in quanto specifica che “i dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all’autodeterminazione informativa.
I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge.”
Le due definizioni sono molto similari e deducono alla medesima cosa su questo punto. L’articolo 4 della dichiarazione dei diritti in Internet, introduce altri due
concetti finora assenti negli articoli fin qui comparati. Si fa riferimento a “squilibrio di potere” tra la persona interessata e chi effettua il trattamento, con riferimento evidente a certi colossi del web che possono raccogliere dati in maniera non sempre esplicita anche attraverso le ricerche in internet. Difatti nel caso di una asimmetria di potere il soggetto forte deve fare un passo indietro. Lo sbilanciamento delle posizioni attenua il potere del singolo di autorizzare il trattamento dei dati su Internet e la richiesta del consenso diventa un atto rituale, non in grado di garantire tutele effettive. Un po’ come quando la grossa impresa sottopone al cliente un modulo contrattuale di parecchie pagine con clausole scritte in caratteri minuscoli. Nell’ipotesi del rapporto non paritetico, la dichiarazione dei diritti in internet parte dal presupposto che il consenso, anche se espresso, non si sia formato in tutta libertà. In sostanza chi ha maggiore potere in rete (per esempio una multinazionale) non può approfittare contrattualmente del singolo consumatore utente.
Altro, ed ultimo punto di cui si occupa l’articolo 4 e non gli articoli 7 e 8 della carta dei diritti fondamentali UE è legato al divieto ad usare e accedere a dati personali per finalità anche indirettamente discriminatorie. Degno di nota è quindi questo comma che recupera quella dimensione antidiscriminatoria che è alle origini della legislazione sulla protezione dati, in Italia affermatasi addirittura con lo Statuto dei lavoratori del 1970.

2. Condivisione e utilità dell’articolo 4 della “Dichiarazione dei diritti in Internet”.

In linea generale si può dunque affermare che la bozza emanata dalla Commissione Internet del Parlamento porta alcune innovazioni per quanto riguarda l’area tecnologica e quella prettamente inerente alla tutela dei dati se esistono fini discriminatori, ma dimentica alcuni punti che, a mio parere, sono fondamentali per la tutela del consumatore in rete. Andiamo per ordine. Per quanto concerne quelle novità trascritte nel testo, leggendole si ha la sensazione che si voglia allargare la tutela anche ai dati identificativi dei dispositivi. Con l’introduzione nel testo costituzionale di quest’ultimi si fa un passo avanti nell’area della tecnologia, potendo oggi risalire all’identità di una persona attraverso un profilo da questa creato su di essi. Così, il Garante della Privacy, Antonello Soro interviene su questo tema: “Importante è la qualificazione come “dato personale” dei dati identificativi dei dispositivi, che, consentendo di ricostruire il nostro comportamento in rete, possono rivelare aspetti privatissimi della nostra vita.”
Passando ad alcune problematiche a cui ho fatto fronte leggendo il testo della bozza, un commento all’articolo 43 che mi trova d’accordo è quello pubblicato da un cittadino che, sul sito della Camera, dichiara: “forse bisognerebbe prevedere nell'articolo un richiamo a particolari cautele e attenzioni nell'informativa rivolta ai minori (pensiamo ad esempio ai giovani utenti dei social network) in modo che possano prestare il proprio consenso in modo davvero consapevole”. Infatti la massiccia presenza di minori soprattutto sui social dovrebbe essere considerata in maniera più esplicita da parte della Commissione che ha emanato questa bozza. Un’altra problematica che andrebbe affrontata di petto è la mancanza nel testo di un riferimento alla tutela dei dati per fini commerciali. Andrebbe infatti inserito un divieto o una tutela per ciò che riguarda la commercializzazione dei dati.
In definitiva:
Quello che trovo di condivisibile è l’inserimento dell’accezione “dati identificativi dei dispositivi” per quanto riguarda il risalire all’identità di una persona, in tal modo si può attuare una seria politica di controllo. La modalità con cui gli attori del Web – che si tratti di provider, siti o fornitori di servizi – gestisce i dati dei singoli utenti è un territorio molto delicato e in cui i confini tra lecito e illecito, tra opportuno e inopportuno, è labile e ancora oggetto di discussione. Di importanza capitale è anche il principio dell'autodeterminazione informativa, cioè la decisione di quali aspetti della propria vita rendere conoscibili a terzi.
Quello che non trovo condivisibile è invece la mancanza di definizione per ciò che attiene alla commercializzazione dei dati. Manca, a mio parere, un comma su questo tema che appare di larga importanza. Inoltre andrebbe approfondita e meglio delineata la questione dello “squilibrio di potere” per garantire maggior comprensione della bozza di regolamento. Occorre, a questo punto, una specificazione per rendere operativa la regola. Bisogna spiegare quando si verifica uno squilibrio, magari con una esemplificazione dettagliata di fatti sintomatici dello squilibrio. Ma occorre, anche, una indicazione in positivo di ciò che, in caso di squilibrio, possa costituire la base legale del trattamento. Se bisogna compensare il vizio del consenso, sarà necessaria individuare quelle condotte a carico delle imprese, in grado di riequilibrare il rapporto con il consumatore-utente. Questo per non costringere il consumatore utente a fare a meno di un servizio in rete.

Alessandro Palamara


1 Obiettivi presenti nel documento “Why do we need an EU data protection reform?inserito nel sito della Commissione Europea.
3 Presente all’indirizzo http://camera.civi.ci/discussion/proposals/partecipa_alla_consultazione_pubblica_bill_of_rights